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Pesce, arriva la carta d’identità: obbligatoria l’etichetta anti-frode


30/06/2009

pesce, arriva la carta d’identità: obbligatoria l’etichetta anti-frodeNegli ultimi tempi quello ittico è tra i settori alimentari a maggior rischio di truffa. Da febbraio a oggi i sequestri più consistenti sono avvenuti soprattutto in Campania, Puglia e Marche: ben 6.677 i controlli svolti, 160 le tonnellate di prodotti ittici sequestrati, 588 i reati e gli illeciti amministrativi scoperti, pari a quasi 700 mila euro di sanzioni.
Ma nel DDL sviluppo, appena approvato in Senato, una norma vincola i pescatori alla trasparenza totale. Anche su pescherecci e fornitori. Ogni partita di pesce circolante in Italia dovrà essere identificabile e ciascun pesce dovrà essere chiamato sia con il suo nome comune, sia con quello scientifico. In parte oggi è già così, ma non tutti gli esercenti rispettano le regole imposte dall'Unione Europea che, con uno specifico Regolamento, (n. 104\2000), recepito in Italia dal decreto ministeriale del 27/03/2002, impone ai venditori di prodotti ittici di indicare sulle etichette alcune caratteristiche. Confrontiamo, allora, come dovrebbe essere oggi l'etichetta e come sarà in base alle nuove norme stabilite dal ddl sviluppo.

Cosa dice la legge attuale
Secondo il regolamento Ue, le etichette devono contenere tre requisiti fondamentali:
1. DENOMINAZIONE COMMERCIALLE DELLA SPECIE: è il requisito più rispettato. Facoltativa è l’aggiunta della denominazione scientifica;
2. AREA DI PESCA: le specie ittiche catturate in mare devono riportare l’area di pesca (Oceano Indiano, Atlantico, Mar Mediterraneo, ecc); per quelle provenienti da acque dolci o allevamento è sufficiente specificare, rispettivamente, il paese d’origine o quello in cui si è svolta la fase finale di sviluppo del prodotto o la fase che intercorre tra lo stadio giovanile e la taglia commerciale;
3. METODO DI PRODUZIONE: deve essere riportato secondo le seguenti diciture: “pescato”, “prodotto dalla pesca in acque dolci” oppure “allevato”. Quest’ultima informazione può essere omessa nel caso in cui dalla denominazione commerciale è chiaro si tratti di una specie pescata in mare.

Una disciplina più articolata è prevista per i MISCUGLI:
a. Se sono specie diverse, le informazioni relative al nome commerciale, all’area di pesca e al metodo di produzione devono essere indicate singolarmente per ciascuna specie;
b. Se sono specie identiche, ma catturate con metodi di produzione diversi, sull’etichetta devono essere specificati quest’ultimi;
c. Se sono di specie identiche, ma provenienti da zone di cattura (o allevamento) diverse, deve essere indicata la zona della frazione di prodotto prevalente nel miscuglio, con l’aggiunta dell’avvertenza che la altre frazioni di prodotto provengono anch’esse da zone diverse.

Cosa prevede il DDL sviluppo:
I prodotti ittici italiani, sia di pesca sia di allevamento, dovranno essere a prova di falso. I pescatori italiani dovranno fornire un elenco di informazioni inderogabili, e cioè:
-il numero di identificazione di ogni partita;
-il nome commerciale e quello scientifico di ogni specie;
-il peso vivo espresso in chilogrammi;
-la data della cattura, della raccolta ovvero la d'asta del prodotto
-Il nome del peschereccio o il sito di acquacoltura
-il nome e l'indirizzo dei fornitori
-l'attrezzo da pesca utilizzato

Adesso la palla passa al ministero delle Politiche Agricole, che dovrà mettere a punto un decreto con cui definire un sistema specifico di marcatura ed etichettatura. Ma c'è anche chi ne sarà esentato: le nuove disposizioni non si applicano, si legge nel DDL, "ai soggetti e alle imprese titolari di licenze di imbarcazioni inferiori a 15 metri" e "a tutte le partite di peso inferiore a 15 chilogrammi".
Monica Rubino - www.repubblica.it





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